Il 16 Luglio è uscita la nuova regolamentazione SAPR di ENAC che entrerà in vigore 60gg dalla pubblicazione sul sito ENAC.
http://www.zefiroinnovazione.it/wp-c...l_16072015.pdf
Quello che più mi ha colpito è l'art 12. che disciplina le operazioni con APR di massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg, che per comodità riporto di seguito:
Mi chiedo, ma il comma 3 implica che da adesso in poi anche per uso hobbystico è necessario l'attestato di Pilota ??
http://www.zefiroinnovazione.it/wp-c...l_16072015.pdf
Quello che più mi ha colpito è l'art 12. che disciplina le operazioni con APR di massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg, che per comodità riporto di seguito:
1. Le operazioni specializzate condotte con SAPR di massa operativa al decollo minore o uguale a 2 kg sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi, a condizione che gli aspetti progettuali e le tecniche costruttive dellAPR abbiano caratteristiche di inoffensività, precedentemente accertate dallENAC o da soggetto da esso autorizzato.
2. In aderenza con quanto disposto al comma 7 del precedente art. 10 del Regolamento, è proibito il sorvolo di assembramenti di persone, per cortei, manifestazioni sportive o inerenti forme di spettacolo o comunque di aree dove si verifichino concentrazioni inusuali di persone.
3. Per la conduzione delle operazioni è sufficiente che lAPR venga pilotato da persone in possesso di un Attestato di cui allart. 21 in corso di validità, secondo le previsioni del Manuale di volo o documento equivalente.
4. Nei casi di cui al precedente comma 3, il pilota assume le funzioni di operatore e le relative responsabilità, incluse le registrazioni e segnalazioni. Non sono obbligatori i requisiti organizzativi richiesti agli operatori nei precedenti articoli ma il pilota deve assicurare la corretta conduzione del mezzo e leffettuazione della manutenzione prevista.
5. Le operazioni specializzate condotte con APR di massa al decollo minore o uguale a 0,3 kg e con velocità massima minore o uguale a 60 km/h, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, sono considerate non critiche in tutti gli scenari operativi. Il pilota, al quale non è richiesto il possesso di un Attestato secondo quanto previsto al successivo art. 21, deve comunque garantire che le operazioni siano svolte in osservanza delle regole di circolazione definite nella Sezione V.
6. Per leffettuazione delle operazioni con SAPR avente le caratteristiche di cui al presente articolo, loperatore, o il pilota nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, deve in ogni caso presentare allENAC la dichiarazione in accordo al comma 2 dellart. 9 del presente Regolamento.
Mi chiedo, ma il comma 3 implica che da adesso in poi anche per uso hobbystico è necessario l'attestato di Pilota ??
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